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URGENTE : specializzandi - ricorso in Cassazione

Nota bene: questa comunicazione interessa soltanto i Colleghi che hanno già fatto ricorso in appello con l’Avv.to Longhin

Facendo seguito alla precedente comunicazione con la presente rispondiamo ai quesiti successivamente pervenuti da alcuni iscritti che hanno chiesto maggiori precisazioni sulle possibilità di successo del ricorso per Cassazione relativo alla retribuzione degli specializzandi immatricolati alle scuole di specializzazione tra l’a.a. 1981/82 e l’a.a. 91/92.

In un intento di chiarezza riportiamo di seguito le indicazioni pervenuteci dai due legali che seguono la causa.

“In risposta ai legittimi e comprensibili interrogativi che alcuni iscritti hanno formulato sulla possibilità di successo del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma dichiarativa della prescrizione evidenziamo quanto di seguito.

L’orientamento che ha indicato il termine di prescrizione decennale dal 27.10.1999 data di entrata in vigore della legge 370/99 si è delineato dopo la proposizione della causa e nelle more di sua decisione.

Detto orientamento è intervenuto nell’intento di fare chiarezza sull’istituto che non trovava uniforme condivisione nella giurisprudenza, le cui pronunce ancora dopo il 2012 hanno continuato a porsi su versanti contrapposti anche se occorre riconoscere la prevalenza di quelle allineate con il termine del 27.10.1999.

L’assenza di un indirizzo unanimente condiviso, associata alla considerazione che nell’arco di 25 anni la giurisprudenza ha ripetutamente mutato opinione sulla materia della remunerazione degli specializzandi, porta a ritenere non sia fuori luogo non lasciare alcunché di intentato.

La tesi propugnata in causa è quella della individuazione del termine di prescrizione non nella legge 370/99, ma nella data del ottobre 2007 in cui sono state ritirate le direttive 75/363 e 82/76 sulla remunerazione.

Le difficoltà di riuscita del ricorso non sono poche, ma la molteplicità di cause che ancora risultano pendenti nei tribunali italiani sono ciò che induce a confidare un ripensamento della Suprema Corte sull’istituto della prescrizione.

Quanto all’importo preventivabile in ipotesi di soccombenza ci è difficile fare previsioni, potendo tuttavia riferire che nella maggior parte delle sentenze la liquidazione si aggira tra i 1000/1500 € oltre IVA e CPA per ricorrente”.

Le indicazioni pervenute dai nostri legali sono quindi sufficientemente chiare per consentire a ciascuno di operare la propria scelta.

Il termine ultimo per eventuali adesioni al ricorso per Cassazione è il 24 dicembre 2018.

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