Consiglio Nazionale della FIMP
Il giorno 12-06-2016 si è tenuto a Roma , presso l’hotel Ergife, il Consiglio Nazionale della FIMP
Risultano presenti 67 Provincie che rappresentano il 79% degli iscritti nazionali
Preso atto che il prossimo 31 luglio il Presidente Giampietro Chiamenti cessa il rapporto di lavoro quale Pediatra di Famiglia e preso atto che in questa fattispecie l’Art 13 c.5 dello Statuto prevede che il Consiglio Nazionale possa decidere se far portare a termine o meno il mandato medesimo;
Preso atto della disponibilità del Presidente a continuare il mandato ricevuto, impegnandosi a portare avanti le trattative per il rinnovo dell’ACN con l’obiettivo di evitare una radicale trasformazione di ruolo e di funzioni della Pediatria di Famiglia, oltre che a portare a termine la modifica di Statuto prevista dal programma elettorale;
Il Consiglio Nazionale approva, con il 93% dei voti favorevoli e con il 7% di astenuti, fino al termine naturale la prosecuzione del mandato al Presidente Giampietro Chiamenti.
Relativamente al Rinnovo della Convenzione, il Consiglio Nazionale ritiene inaccettabile una tipologia assistenziale di “continuità temporale di tipo ospedaliero”, a cadenza oraria e ad interpreti intercambiabili, anziché fondata sul rapporto fiduciario medico-paziente/famiglia”.
Il Consiglio Nazionale rivendica che l’impostazione generale della bozza di ACN tenga conto della tipologia del nostro rapporto di lavoro che, come conferma la sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Sentenza 18975 del 24/09/2015), prevede un rapporto di parità con la parte pubblica e conseguentemente ogni funzione e attività deve essere concertate tra le parti.
Nello specifico
si auspica un contesto in cui le AFT non siano una modalità organizzativa finalizzata a garantire l’assistenza sostituendo e attenuando il principio essenziale del rapporto fiduciario pediatra-assistito
in virtù della tipologia di lavoro libero-professionale parasubordinato, il D.Lgs 27 Ottobre 2009 n. 150 in particolare sull’aspetto sanzionatorio, tarato sulla tipologia di lavoro subordinato, non può essere integralmente applicato alla Convenzione
si evidenzia che nella legge 189/2012, la AFT è descritta come un livello organizzativo funzionale all’interno del quale si sviluppano e si condividono obiettivi di salute, percorsi assistenziali e quant’altro
la figura del Referente di AFT dovrebbe assumere il ruolo di coordinatore dei colleghi facenti parte della AFT e non certo la responsabilità dell’erogazione dell’assistenza e dei risultati
la continuità assistenziale non deve far capo alle singole AFT pediatriche ma, come scritto nella 189/2012, “all’organizzazione distrettuale”, cioè all’integrazione di tutte le componenti professionali presenti nel Distretto